Art. 36
LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366
In vigore dal 4 gen 1966
Qualora, dopo che sia stato raggiunto in un grado Il numero delle promozioni stabilite per l'anno dalla tabella, si verifichino nel grado superiore ulteriori vacanze, queste sono rinviate al 1 gennaio dell'anno successivo e colmate con promozioni sotto tale data.
Qualora il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento sia inferiore al numero delle promozioni stabilite per l'anno dalla tabella, le promozioni non effettuate sono portate in aumento al numero delle promozioni da effettuare nell'anno successivo. Le promozioni in aumento decorrono dal 1 gennaio di tale anno.
Nei casi indicati nei commi precedenti è in facoltà del Ministro di trattenere o, se necessario, richiamare in servizio, altrettanti ufficiali dell'ausiliaria, sempre che non vi siano ufficiali a disposizione in numero sufficiente.
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