Art. 33

LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

In vigore dal 4 gen 1966
Determinano vacanze organiche: a) le promozioni; b) le cessazioni dal servizio permanente effettivo; c) I collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge; d) I decessi. Le vacanze derivanti dalle cause di cui alle lettere a), 1>) e c), si verificano dalla data di decorrenza della promozione o della cessazione dal servizio permanente effettivo o del collocamento in soprannumero agli organici; le vacanze derivanti dalla causa di cui alla lettera d) si considerano verificate dal giorno successivo a quello del decesso.
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