Art. 29

LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

In vigore dal 4 gen 1966
L'ufficiale di grado superiore a tenente, che non abbia compiuto il periodo di comando o di attribuzioni specifiche, perchè, con determinazione del Ministro, non destinato alla relativa carica o esonerato da essa, quando sia compreso nell'aliquota di ruolo è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento. La determinazione del Ministro è adottata previo parere conforme della competente commissione di avanzamento.
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