Art. 30
LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366
In vigore dal 4 gen 1966
L'ufficiale che abbia rinunciato ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento o che non vi sia stato ammesso o che non li abbia superati, quando sia compreso nella aliquota di ruolo è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.
La rinuncia deve risultare da dichiarazione scritta dell'ufficiale.
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