Art. 33
LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366
In vigore dal 4 gen 1966
Determinano vacanze organiche:
a) le promozioni;
b) le cessazioni dal servizio permanente effettivo;
c) I collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge;
d) I decessi.
Le vacanze derivanti dalle cause di cui alle lettere a), 1>) e c),
si verificano dalla data di decorrenza della promozione o della cessazione dal servizio permanente effettivo o del collocamento in soprannumero agli organici; le vacanze derivanti dalla causa di cui alla lettera d) si considerano verificate dal giorno successivo a quello del decesso.
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