Art. 42

LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

In vigore dal 4 gen 1966
L'ufficiale, nei cui riguardi sia stato sospeso il giudizio sull'avanzamento a norma dell'articolo 11 è valutato per l'avanzamento quando le autorità competenti riconoscano cessati i motivi della sospensione, e comunque non oltre un anno dalla data della sospensione stessa. L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo, è iscritto nel quadro di avanzamento in vigore e, se già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la valutazione non fosse stata sospesa. L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo, è iscritto secondo il punto di merito attribuitogli, nella graduatoria in cui sarebbe stato compreso qualora la valutazione non fosse stata sospesa. Se, per effetto del posto conseguito nella graduatoria, l'ufficiale venga iscritto nel quadro di avanzamento e sia già raggiunto dal turno di promozione, egli è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata. Nel caso che la promozione abbia luogo dopo che sia stato raggiunto il numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, la promozione è computata in quelle da effettuare per l'anno successivo.
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