Art. 45

LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

In vigore dal 4 gen 1966
Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unità o enti organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che amministrative e disciplinari, di addestramento e di impiego. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unità o enti organicamente previsti nell'esercizio di funzioni proprie dei servizi.
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