Art. 45
LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366
In vigore dal 4 gen 1966
Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unità o enti organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che amministrative e disciplinari, di addestramento e di impiego.
Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unità o enti organicamente previsti nell'esercizio di funzioni proprie dei servizi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1965-12-13;1366#art-45