Art. 47

LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

In vigore dal 4 gen 1966
L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo: nel ruolo ordinario sino al grado di tenente generale; nel ruolo degli ufficiali medici di polizia, sino al grado di colonnello.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1965-12-13;1366#art-47

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo