Art. 47
LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366
In vigore dal 4 gen 1966
L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo:
nel ruolo ordinario sino al grado di tenente generale;
nel ruolo degli ufficiali medici di polizia, sino al grado di colonnello.
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