Art. 52
LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366
In vigore dal 4 gen 1966
L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianità.
Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado e, quando si tratti di sottotenenti provenienti dai corsi dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, semprechè abbiano già superato i corsi di applicazione. Se idonei, essi sono promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado.
Il sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneità, e, se idoneo, è promosso con anzianità corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole.
Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed 5° collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell' della legge sullo stato degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
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