Art. 56
LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366
In vigore dal 4 gen 1966
Gli ufficiali a disposizione, idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo, possono, previa nuova valutazione, essere promossi ad anzianità al grado superiore a quello col quale furono collocati a disposizione, dopo che siano stati promossi i pari grado che li precedevano nel ruolo di provenienza e che siano in servizio permanente. Non costituisce ostacolo alla promozione la esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o che non siano stati valutati a turno normale per mancanza delle condizioni prescritte dall'articolo 27 o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione ovvero debba rinnovarsi, ai sensi dell', il giudizio di avanzamento in seguito all'annullamento di precedente giudizio di non idoneità. Non costituisce inoltre ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo di provenienza di pari grado in servizio permanente effettivo più anziani trasferiti in detto ruolo in data posteriore a quella di collocamento a disposizione dell'ufficiale interessato.
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