Art. 55
LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366
In vigore dal 4 gen 1966
Il vantaggio di carriera spettante ai tenenti ed ai capitani che siano in possesso del brevetto aeronautico militare ed abbiano compiuto i periodi di volo indicati nella tabella n. 2 annessa alla presente legge è attribuito in seguito a giudizio favorevole della Commissione di avanzamento.
Agli effetti di cui al secondo, terzo e quarto comma del precedente , il titolo a conseguire il vantaggio di carriera si considera acquisito sotto la data in cui l'ufficiale ha ultimato i prescritti periodi di volo.
Qualora detti periodi siano ultimati nel grado di maggiore, il titolo si considera acquisito in detto grado e lo spostamento sarà effettuato nel ruolo del grado stesso per metà.
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