Art. 55 · LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

Art. 55

LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

In vigore dal 4 gen 1966
Il vantaggio di carriera spettante ai tenenti ed ai capitani che siano in possesso del brevetto aeronautico militare ed abbiano compiuto i periodi di volo indicati nella tabella n. 2 annessa alla presente legge è attribuito in seguito a giudizio favorevole della Commissione di avanzamento. Agli effetti di cui al secondo, terzo e quarto comma del precedente , il titolo a conseguire il vantaggio di carriera si considera acquisito sotto la data in cui l'ufficiale ha ultimato i prescritti periodi di volo. Qualora detti periodi siano ultimati nel grado di maggiore, il titolo si considera acquisito in detto grado e lo spostamento sarà effettuato nel ruolo del grado stesso per metà.
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