Art. 61

LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

In vigore dal 4 gen 1966
Per l'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all' che venga a trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli , valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al capo terzo del titolo II della presente legge.
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