Art. 64

LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

In vigore dal 4 gen 1966
L'ufficiale collocato in ausiliaria per limiti di età, che all'atto della cessazione dal servizio permanente era iscritto in quadro di avanzamento, consegue la promozione nell'ausiliaria non appena promosso il pari grado che lo precedeva nel quadro, senza essere sottoposto ad ulteriore valutazione e prescindendo dalla determinazione delle aliquote di ruolo per l'avanzamento degli ufficiali del suo grado e della sua categoria nonchè dal disposto del primo comma dell'.
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