Art. 65

LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

In vigore dal 4 gen 1966
L'ufficiale della riserva che sia giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente di pari grado e anzianità che lo precedevano nel ruolo del servizio permanente effettivo. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la pro mozione.
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