Art. 70
LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366
In vigore dal 2 mag 1968
Per un periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'avanzamento al grado di maggiore e di colonnello si presclude dall'aver compiuto i periodi minimi di comando effettivo di reparto e di attribuzioni specifiche e dalla frequenza dei corsi di aggiornamento, previsti dall'articolo 27 della presente legge.
Per l'avanzamento degli ufficiali medici di polizia reclutati ai sensi dell', lettere a) e b), della legge 26 giugno 1962, n. 885, si prescinde per il periodo di cui al precedente comma dagli esami previsti dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge.
La disposizione di cui al primo comma continuerà ad avere applicazione nei confronti dei tenenti colonnelli e dei capitani che, giudicati idonei all'avanzamento, non conseguono la promozione entro l'anno 1968.
Gli ufficiali che, nella prima applicazione della presente legge siano destinati a frequentare i corsi previsti ai fini dell'avanzamento, qualora acquisiscano titolo a vantaggio di carriera, ai sensi dell', potranno fruire del vantaggio stesso limitatamente al ruolo del proprio grado e non potranno, comunque, oltrepassare i pari grado più anziani non destinati a frequentare i corsi
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