Art. 71

LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

In vigore dal 4 gen 1966
All'ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti non valutato a norma dell' della legge 29 marzo 1956, n. 288, si applicano le disposizioni dell', esclusa la lettera b) del secondo comma, e le disposizioni seguenti. L'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo o se riporti un punto di merito per cui risulti compreso, nella graduatoria con la quale è valutato, nei numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare, o per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una delle graduatorie precedenti formate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato.
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