Art. 77

LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

In vigore dal 4 gen 1966
L' della legge 29 marzo 1956, n. 288, è sostituito dal seguente: "Le posizioni degli ufficiali in servizio permanente effettivo sono: a) servizio effettivo; b) a disposizione; c) aspettativa; d) sospensione dall'impiego".
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