Art. 77
LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366
In vigore dal 4 gen 1966
L' della legge 29 marzo 1956, n. 288, è sostituito dal seguente:
"Le posizioni degli ufficiali in servizio permanente effettivo sono:
a) servizio effettivo;
b) a disposizione;
c) aspettativa;
d) sospensione dall'impiego".
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