Art. 67

LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

In vigore dal 4 gen 1966
Per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in tempo di guerra valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge relative all'avanzamento in tempo di guerra in vigore per gli ufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri). Agli ufficiali stessi vengono altresì estese, con le condizioni di cui al comma precedente, le disposizioni relative a promozione ed avanzamento per merito di guerra e all'avanzamento degli ufficiali reduci da prigionia vigenti per gli ufficiali dell'Esercito (Anna dei carabinieri).
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