Art. 19 · LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

Art. 19

LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

In vigore dal 4 gen 1966
Il Ministro, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito da lui approvati, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi: a) per l'avanzamento ad anzianità tutti gli ufficiali idonei; b) per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei e compresi, nell'ordine di graduatoria, nel numero dei posti corrispondenti a quello delle promozioni da effettuare. Gli ufficiali di cui alle lettere a) e b) sono iscritti in quadro nell'ordine di ruolo. I quadri di avanzamento hanno validità per l'anno cui si riferiscono.
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