Art. 1

LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

In vigore dal 4 gen 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza conseguono l'avanzamento secondo le norme contenute nella presente legge.
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