Art. 59 · LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

Art. 59

LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

In vigore dal 4 gen 1966
Agli effetti di quanto disposto dall', il Ministro determina, in rapporto alla particolare situazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della prevedibili esigenze di servizio, le aliquote di ruolo degli ufficiali in ausiliaria e degli ufficiali della riserva da valutare per la formazione di quadri di avanzamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1965-12-13;1366#art-59