Art. 60 · LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

Art. 60

LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

In vigore dal 4 gen 1966
L'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all' non può essere valutato per l'avanzamento se non sia stato riconosciuto incondizionatamente idoneo al servizio militare nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
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