Accordo
Art. 9
In vigore dal 17 mar 1965
1. Il datore di lavoro rimborserà le spese di viaggio al
lavoratore che ha fatto venire dall'Italia. Tale rimborso verrà effettuato entro un mese dalla data di entrata in servizio del lavoratore.
2. Se le spese del viaggio in territorio italiano sono state
sostenute dalle autorità italiane, il datore di lavoro si libererà dall'obbligo di rimborsarle versandone l'importo a un organismo designato da dette autorità. Questo rimborso verrà effettuato entro un mese dalla data di entrata in servizio del lavoratore, se questo ultimo è ancora occupato presso il datore di lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-02-15;61#art-a-9