Accordo
Art. 6
Validità del visto
In vigore dal 17 mar 1965
Validità del visto
1. Il visto rilasciato dall'Ambasciata o dal Consolato sarà valido
per tutta la durata del soggiorno in Svizzera del lavoratore. Non dovrà essere rinnovato in caso di cambiamento di posto di lavoro o di professione.
2. Il visto non sarà nuovamente richiesto per i lavoratori
stagionali i quali, dopo aver lasciato la Svizzera alla fine della stagione muniti di un'assicurazione di permesso di dimora valida per la stagione successiva, desiderino ritornarvi per riprendervi la loro attività.
3. Quanto sopra varrà anche per i lavoratori italiani che, durante
la validità del loro permesso di dimora, si assenteranno temporaneamente dalla Svizzera.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-02-15;61#art-a-6