Accordo
Art. 11
Lavoratori aventi 5 anni di soggiorno in Svizzera
In vigore dal 17 mar 1965
Lavoratori aventi 5 anni di soggiorno in Svizzera
1. I lavoratori italiani, che hanno risieduto in Svizzera in modo regolare e ininterrotto per almeno cinque anni, beneficeranno dei vantaggi seguenti:
a) otterranno il rinnovo del permesso di dimora per il posto di lavoro che già occupano; il permesso sarà rinnovato successivamente per due periodi di due anni ciascuno e, poi, una terza volta, fino al rilascio del permesso di domicilio, semprechè la validità del loro passaporto lo consenta;
b) otterranno in qualunque Cantone l'autorizzazione di cambiare posto di lavoro oppure di esercitare una altra attività professionale in qualità di lavoratori dipendenti.
2. In caso di disoccupazione grave, che si estenda, nella Regione, a tutto il settore professionale in cui il lavoratore è occupato, il rinnovo del permesso di dimora per il posto occupato, oppure l'autorizzazione a cambiare posto, potranno non essere concessi. In tal caso, il lavoratore otterrà comunque l'autorizzazione ad esercitare, in qualità di lavoratore dipendente, un'altra attività professionale che non sia colpita dalla disoccupazione.
3. Restano salve le disposizioni svizzere che limitano l'impiego
della mano d'opera straniera per inderogabili ragioni di interesse nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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