Accordo
Art. 15
Uguaglianza di trattamento e controllo delle condizioni di assunzione
In vigore dal 17 mar 1965
Uguaglianza di trattamento e controllo delle condizioni di assunzione
1. I lavoratori italiani saranno impiegati in Svizzera alle stesse condizioni di lavoro e di retribuzione della mano d'opera nazionale, nel quadro delle disposizioni di legge, degli usi professionali e locali e, se del caso, dei contratti collettivi o dei contratti-tipo di lavoro.
2. Essi godranno degli stessi diritti e della stessa protezione dei
nazionali per quanto concerne l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene, nonché in materia di alloggi.
3. Le autorità svizzere vigileranno affinché queste disposizioni siano osservate e controlleranno, in particolare, se le condizioni individuali di assunzione siano ad esse conformi.
4. I lavoratori italiani potranno, alle stesse condizioni dei
nazionali, adire le autorità amministrative o giudiziarie competenti nelle vertenze in materia di lavoro. Se una vertenza in materia di lavoro non potesse essere risolta prima della partenza del lavoratore, quest'ultimo avrà la possibilità di farsi rappresentare davanti alle autorità giudiziarie svizzere.
Storico versioni
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