Accordo
Art. 13
Riunione della famiglia
In vigore dal 17 mar 1965
Riunione della famiglia
1. Le autorità svizzere autorizzeranno la moglie e i figli minori di un lavoratore italiano a raggiungere il capo famiglia per risiedere assieme a lui in Svizzera dal momento in cui il soggiorno e l'impiego di tale lavoratore potranno essere considerati sufficientemente stabili e durevoli.
2. Affinché l'autorizzazione possa essere rilasciata, il
lavoratore dovrà tuttavia disporre per la sua famiglia di un alloggio adeguato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-02-15;61#art-a-13