Accordo

Art. 8

Rilascio dei passaporti

In vigore dal 17 mar 1965
Rilascio dei passaporti I lavoratori italiani reclutati in Italia su richiesta numerica o nominativa otterranno il passaporto, su presentazione del contratto di lavoro vistato secondo le norme di cui sopra, purchè siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge italiana.
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urn:nir:stato:legge:1965-02-15;61#art-a-8

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