Accordo
Art. 4
Richieste nominative
In vigore dal 17 mar 1965
Richieste nominative
Il datore di lavoro che desidera assumere in Italia un lavoratore nominativamente indicato, gli farà pervenire un contratto di lavoro vistato dal Consolato, unitamente all'assicurazione di permesso di dimora rilasciata dalla competente polizia cantonale degli stranieri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-02-15;61#art-a-4