Accordo
Art. 2
Accettazione delle richieste
In vigore dal 17 mar 1965
Accettazione delle richieste
1. I datori di lavoro che svolgono la loro attività in Svizzera e desiderano assumere lavoratori in Italia si rivolgeranno alle competenti autorità italiane. Le richieste potranno essere numeriche oppure nominative.
2. Le associazioni professionali e le organizzazioni di utilità
pubblica svizzere abilitate ad esercitare il collocamento in virtù della legislazione svizzera sono altresì ammesse a presentare le richieste. Non sono invece accettabili le richieste presentate da agenzie private che svolgono la loro attività a scopo di lucro.
3. Le autorità italiane terranno conto delle necessità della
Svizzera in occasione del reclutamento di lavoratori disposti ad emigrare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1965-02-15;61#art-a-2