Accordo

Art. 2

Accettazione delle richieste

In vigore dal 17 mar 1965
Accettazione delle richieste 1. I datori di lavoro che svolgono la loro attività in Svizzera e desiderano assumere lavoratori in Italia si rivolgeranno alle competenti autorità italiane. Le richieste potranno essere numeriche oppure nominative. 2. Le associazioni professionali e le organizzazioni di utilità pubblica svizzere abilitate ad esercitare il collocamento in virtù della legislazione svizzera sono altresì ammesse a presentare le richieste. Non sono invece accettabili le richieste presentate da agenzie private che svolgono la loro attività a scopo di lucro. 3. Le autorità italiane terranno conto delle necessità della Svizzera in occasione del reclutamento di lavoratori disposti ad emigrare.
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urn:nir:stato:legge:1965-02-15;61#art-a-2

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