Accordo

Art. 7

Emolumento per il visto

In vigore dal 17 mar 1965
Emolumento per il visto 1. Da parte dell'Ambasciata o del Consolato sarà percepita la somma di 10 franchi per ogni contratto di lavoro vistato. Nessun'altra somma potrà, essere richiesta a questo titolo durante il periodo di soggiorno del lavoratore in Svizzera. 2. La somma suddetta sarà a carico del datore di lavoro e non dovrà essere dedotta dal salario del lavoratore. 3. Il datore di lavoro che abbia versato detta somma senza aver potuto ottenere la manodopera richiesta avrà diritto al rimborso della somma versata. Il rimborso non verrà accordato quando si tratti di una richiesta nominativa rimasta senza esito per il fatto che il lavoratore richiesto non abbia potuto rispondere alla chiamata del datore di lavoro per colpa di quest'ultimo.
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urn:nir:stato:legge:1965-02-15;61#art-a-7

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