Accordo
Art. 5
Contratti di lavoro
In vigore dal 17 mar 1965
Contratti di lavoro
I contratti di lavoro sottoposti al visto saranno redatti su un
modulo il cui testo e le cui clausole saranno stabiliti dalle autorità italiane d'intesa con lo Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (in seguito l'Ufficio federale).
Per ogni ulteriore modifica verrà seguita la stessa procedura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-02-15;61#art-a-5