Accordo

Art. 5

Contratti di lavoro

In vigore dal 17 mar 1965
Contratti di lavoro I contratti di lavoro sottoposti al visto saranno redatti su un modulo il cui testo e le cui clausole saranno stabiliti dalle autorità italiane d'intesa con lo Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (in seguito l'Ufficio federale). Per ogni ulteriore modifica verrà seguita la stessa procedura.
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urn:nir:stato:legge:1965-02-15;61#art-a-5

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