Accordo

Art. 12

Lavoratori stagionali

In vigore dal 17 mar 1965
Lavoratori stagionali 1. I lavoratori stagionali che, durante cinque anni consecutivi, hanno soggiornato regolarmente per almeno 45 mesi in Svizzera per lavoro, otterranno su richiesta un permesso di dimora non stagionale, a condizione che trovino un'occupazione annuale nella loro professione. 2. I mesi di lavoro che il lavoratore ha compiuto in Svizzera in qualità di stagionale verranno detratti dai termini stabiliti per la concessione dei vantaggi previsti in materia di soggiorno. 3. Restano salve le disposizioni svizzere che limitano l'impiego della mano d'opera straniera per inderogabili ragioni di interesse nazionale.
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urn:nir:stato:legge:1965-02-15;61#art-a-12

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