Accordo
Art. 16
Collocamento e assicurazione contro la disoccupazione
In vigore dal 17 mar 1965
Collocamento e assicurazione contro la disoccupazione
1. Il servizio pubblico svizzero del collocamento sarà aperto ai lavoratori italiani che hanno cinque anni di soggiorno regolare ed ininterrotto in Svizzera.
2. Detti lavoratori potranno iscriversi alle casse svizzere di
assicurazione contro la disoccupazione alle condizioni stabilite dalla legislazione svizzera.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-02-15;61#art-a-16