Accordo
Art. 20
Collaborazione amministrativa
In vigore dal 17 mar 1965
Collaborazione amministrativa
1. Le Amministrazioni competenti dei due Paesi stabiliranno di
concerto le modalità particolari necessarie alla loro collaborazione per l'esecuzione del presente Accordo.
2. Esse si scambieranno regolarmente tutte le informazioni atte ad assicurare tale collaborazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-02-15;61#art-a-20