Accordo

Art. 23

Ratifica, entrata in vigore e validità

In vigore dal 17 mar 1965
Ratifica, entrata in vigore e validità 1. Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna al più presto possibile. 2. L'Accordo entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica e sarà, valido fino al 31 dicembre successivo, dopodichè verrà prorogato tacitamente di anno in anno, salvo denuncia da darsi almeno sei mesi prima della scadenza annuale. 3. Esso sarà frattanto applicato provvisoriamente a partire dal 1 novembre 1964. 4. L'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 22 giugno 1948 cesserà di avere effetto a partire dalla data di applicazione provvisoria del presente Accordo e sarà abrogato il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo stesso. IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari summenzionati hanno firmato il presente Accordo. Fatto in Roma, il 10 agosto 1964, in due esemplari, uno in italiano e l'altro in francese, i due testi facenti ugualmente fede. Per l'Italia: STORCHI Per la Svizzera: HOLZER
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urn:nir:stato:legge:1965-02-15;61#art-a-23

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