Art. 2

In vigore dal 17 mar 1965
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all' dell'Accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 febbraio 1965 SARAGAT MORO - TAVIANI - DELLE FAVE Visto, il Guardasigilli: REALE
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urn:nir:stato:legge:1965-02-15;61#art-rd-2

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