Art. 2
In vigore dal 17 mar 1965
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all' dell'Accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 febbraio 1965
SARAGAT
MORO - TAVIANI - DELLE FAVE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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