Art. 1
In vigore dal 17 mar 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica, è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera, con Protocollo finale e Dichiarazioni comuni, concluso a Roma il 10 agosto 1964.
Storico versioni
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