Accordo
Art. 22
Commissione mista
In vigore dal 17 mar 1965
Commissione mista
1. Verrà costituita una Commissione mista, composta di cinque
delegati al massimo per ciascun Paese. Ogni delegazione potrà farsi assistere dagli esperti necessari.
2. La Commissione esaminerà e si adopererà a risolvere le
difficoltà che potessero sorgere nell'interpretazione e nell'applicazione del presente Accordo e che non avessero potuto essere risolte per le vie normali. Essa potrà anche incaricarsi di ogni altra questione relativa all'immigrazione dei lavoratori italiani e delle loro famiglie in Svizzera. Essa farà, se del caso, le necessario proposte ai due Governi, e, ove occorra, quella di modificare il presente Accordo.
3. La Commissione mista stabilirà la propria organizzazione
interna e il proprio metodo di lavoro. Essa si riunirà in Svizzera oppure in Italia, su richiesta di una delle due Parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1965-02-15;61#art-a-22