Accordo

Art. 18

Adattamento alle condizioni di vita

In vigore dal 17 mar 1965
Adattamento alle condizioni di vita 1. Le autorità svizzere esamineranno, di concerto con le autorità italiane e gli ambienti interessati, in quale modo i lavoratori italiani e le loro famiglie possano essere aiutati a superare le difficoltà pratiche che incontrino in Svizzera, specialmente durante il periodo di adattamento. 2. Associazioni private potranno collaborare a questo compito, con il consenso dell'Ufficio federale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1965-02-15;61#art-a-18

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo