Accordo
Art. 18
Adattamento alle condizioni di vita
In vigore dal 17 mar 1965
Adattamento alle condizioni di vita
1. Le autorità svizzere esamineranno, di concerto con le autorità
italiane e gli ambienti interessati, in quale modo i lavoratori italiani e le loro famiglie possano essere aiutati a superare le difficoltà pratiche che incontrino in Svizzera, specialmente durante il periodo di adattamento.
2. Associazioni private potranno collaborare a questo compito, con il consenso dell'Ufficio federale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-02-15;61#art-a-18