Accordo

Art. 21

Reclami

In vigore dal 17 mar 1965
Reclami I reclami che perverranno all'Ambasciata o al Consolato circa l'applicazione del presente Accordo saranno trasmessi alle autorità svizzere competenti. Esse procederanno alle inchieste necessarie, prenderanno, all'occorrenza, contatto con l'Ambasciata o col Consolato e si adopereranno per trovare soluzioni soddisfacenti. Queste verranno portate a conoscenza dell'Ambasciata o del Consolato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1965-02-15;61#art-a-21

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