Accordo
Art. 21
Reclami
In vigore dal 17 mar 1965
Reclami
I reclami che perverranno all'Ambasciata o al Consolato circa
l'applicazione del presente Accordo saranno trasmessi alle autorità svizzere competenti. Esse procederanno alle inchieste necessarie, prenderanno, all'occorrenza, contatto con l'Ambasciata o col Consolato e si adopereranno per trovare soluzioni soddisfacenti.
Queste verranno portate a conoscenza dell'Ambasciata o del
Consolato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1965-02-15;61#art-a-21