Protocollo n. 2›Titolo III
Art. 4
In vigore dal 6 nov 1964
.
1. - I prestiti sono concessi sulla base delle caratteristiche
economiche dei progetti al cui finanziamento essi sono destinati.
2. - Per i prestiti che si riferiscono in particolare agli
investimenti a redditività diffusa o differita, possono essere stabilite condizioni speciali, quali saggi d'interesse ridotti, rimborsi a lunga scadenza, periodi di franchigia e, se del caso, al tre speciali modalità, di rimborso tali da facilitare alla Turchia il servizio dei prestiti stessi.
3. - La concessione di un prestito ad un'impresa o ad un ente
pubblico diverso dallo Stato turco è subordinata ad una garanzia dello Stato turco.
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