Protocollo n. 1›Titolo III
Art. 10
In vigore dal 6 nov 1964
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Sin dalla fase preparatoria ognuna delle Parti contraenti può
sottoporre al Consiglio di associazione ogni difficoltà inerente al diritto di stabilimento, alla prestazione dei servizi, ai trasporti ed alla concorrenza. Il Consiglio di associazione potrà, se del caso, rivolgere alle Parti contraenti ogni raccomandazione utile ad eliminare dette difficoltà.
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Prourn:nir:stato:legge:1964-10-15;959#art-pn-10