Protocollo n. 1›Titolo III
Art. 5
In vigore dal 6 nov 1964
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Qualora la data dell'entrata in vigore dell'Accordo non coincidesse con l'inizio dell'anno civile, gli Stati membri della Comunità aprono, per il periodo compreso tra la data dell'entrata in vigore dell'Accordo e l'inizio dell'anno civile successivo, contingenti tariffari per un volume corrispondente ad un dodicesimo delle quantità indicate nell', per ciascun mese che intercorre tra la data dell'entrata in vigore dell'Accordo e l'inizio dell'anno civile successivo.
Tuttavia, sin dall'entrata in vigore dell'Accordo, il Consiglio di associazione può decidere di aumentare i volumi dei contingenti tariffari che risultano dall'applicazione del comma precedente, allo scopo di tener conto del carattere stagionale delle esportazioni dei prodotti di cui trattasi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-10-15;959#art-pn-5