Accordo›Titolo III
Art. 2
In vigore dal 6 nov 1964
.
Le operazioni derivanti dal mandato sono effettuate dalla Banca per
conto e a rischio degli Stati membri, qualunque sia la provenienza delle risorse utilizzate.
Il rischio su ciascun prestito è ripartito tra gli Stati membri
proporzionalmente alla rispettiva quota, fissata dall'.
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