AccordoTitolo III

Art. 2

In vigore dal 6 nov 1964
. Le operazioni derivanti dal mandato sono effettuate dalla Banca per conto e a rischio degli Stati membri, qualunque sia la provenienza delle risorse utilizzate. Il rischio su ciascun prestito è ripartito tra gli Stati membri proporzionalmente alla rispettiva quota, fissata dall'.
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urn:nir:stato:legge:1964-10-15;959#art-a-2

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