AccordoTitolo III

Art. 6

In vigore dal 6 nov 1964
. L'ammontare delle somme da impegnare ogni anno a fronte dei prestiti concessi, non può, in linea di massima, superare i 35 milioni di unità di conto. Le somme non impegnate per un anno si aggiungono alle somme disponibili per l'anno successivo. Man mano che i prestiti vengono concessi, la Banca rende noto agli Stati membri il ritmo prevedibile dei versamenti da effettuare a beneficio dei mutuatari. Queste previsioni sono oggetto di una ricapitolazione semestrale il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
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